Regolamento sui Biocidi e Reach

Il REACH è un regolamento dell’Unione europea adottato per meglio proteggere la salute degli esseri umani e l’ambiente contro i rischi connessi con le sostanze chimiche, favorendo nel contempo la competitività dell'industria chimica dell'UE.

La sigla REACH è l’acronimo di "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche). Il regolamento è entrato in vigore il 1° giugno 2007.

In linea di principio, il regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: quelle che sono impiegate nei processi industriali, ma anche quelle che lo sono nella nostra vita quotidiana, per esempio nei prodotti di pulizia, nelle vernici e in articoli come i capi di abbigliamento, i mobili e gli apparecchi elettrici. Tale regolamento quindi ha un impatto sulla maggior parte delle imprese dell’UE.

Il regolamento REACH imputa l’onere della prova alle imprese. Per applicarlo, le imprese devono identificare e gestire i rischi connessi alle sostanze che esse fabbricano e commercializzano nel territorio dell’UE. Esse devono mostrare all’ECHA (la European Chemicals Agency) come la sostanza può essere utilizzata in totale sicurezza e comunicare le misure di gestione dei rischi agli utilizzatori.

Le imprese devono registrare le proprie sostanze; per fare ciò devono collaborare con altre imprese che registrano le medesime sostanze.

Tocca alle imprese raccogliere informazioni sulle proprietà e gli utilizzi delle sostanze che fabbricano o importano in quantità superiori a una tonnellata all’anno. Devono anche valutare i pericoli e i rischi potenziali connessi con la sostanza.

Queste informazioni sono trasmesse all’ECHA mediante un fascicolo di registrazione contenente le informazioni inerenti ai pericoli e, se è il caso, una valutazione dei rischi che l’utilizzo della sostanza può presentare oltre che l’indicazione del modo di gestirli.

La registrazione si basa sul principio "una sostanza, una registrazione" . Ciò significa che i fabbricanti e gli importatori della medesima sostanza devono sottoporre congiuntamente la propria registrazione.

L'ECHA riceve le registrazioni individuali e ne valuta la conformità, poi gli stati membri dell’UE valutano determinate sostanze per rispondere alle preoccupazioni iniziali concernenti la salute umana o l’ambiente. Le autorità e i comitati scientifici dell’ECHA determinano se è possibile gestire i rischi insiti nelle sostanze.

Le disposizioni del REACH hanno ripercussioni su una vasta gamma di imprese attive in svariati settori, ivi compreso su quelle che potrebbero ritenere di non essere interessate dalle sostanze chimiche.

Come regola generale, nell’ambito del REACH, un soggetto può essere considerato come:

Fabbricante: se fabbrica delle sostanze chimiche, sia per utilizzarle in prima persona sia per fornirle ad altri soggetti (ivi compreso per destinarle all’esportazione), assumerà probabilmente responsabilità importanti nel contesto del REACH.

Importatore: se acquista prodotti qualsivoglia provenienti da territori extra UE/EEE, avrà probabilmente delle responsabilità nel contesto del REACH. Può trattarsi propriamente di sostanze chimiche, di miscele destinate alla rivendita o di prodotti finiti, come capi di abbigliamento, mobili o articoli in plastica.

Utilizzatore a valle: la maggior parte delle imprese utilizzano delle sostanze chimiche, talvolta anche senza saperlo; l’utente deve dunque verificare i propri obblighi se manipola delle sostanze chimiche nell’ambito della propria attività industriale o professionale. Potrebbe avere determinate responsabilità nel contesto del REACH.

Parallelamente al REACH esiste il regolamento relativo ai prodotti biocidi

Il regolamento sui prodotti biocidi (RPB, regolamento (UE) n° 528/2012) del 22 maggio 2012, concerne l’introduzione sul mercato e l’utilizzo dei prodotti biocidi, a cui si fa ricorso per proteggere l'uomo, gli animali, i materiali o gli articoli contro gli organismi dannosi, quali animali nocivi e batteri, attraverso l’azione delle sostanze attive contenute nel prodotto biocida.

Processo

Le imprese devono domandare l’approvazione di una sostanza attiva presentando un fascicolo all’ECHA.

Le sostanze attive (SA) e i prodotti biocidi (PB) sono classificati in ventidue "tipi di prodotti" (TP).

Le imprese possono domandare all’ECHA diaccertare l’equivalenza tecnica della loro sostanza attiva.

Un aspetto fondamentale e nuovo del regolamento sui prodotti biocidi è l’obbligo comune di condividere le informazioni sulle sostanze attive e i prodotti approvati e autorizzati all’interno dell’UE.

Dopo l’approvazione di una sostanza attiva, le imprese che auspichino introdurre sul mercato di uno Stato membro dei prodotti biocidi devono sollecitare l'autorizzazione di questi prodotti.

A partire dal 1° settembre 2015, i prodotti biocidi non sono più messi a disposizione se il fornitore della SA o del PB non è iscritto all’elencodi cui all’art. 95 delle sostanze attive ritenute "pertinenti" per il TP richiesto.

Elenco ufficiale dei fornitori, riportato dall’articolo 95 del suddetto regolamento http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers

Quindi tutti i prodotti contenenti sostanze e miscele provenienti da fabbricanti e/o importatori non menzionati su suddetto elenco, non possono più essere utilizzati né commercializzati. È dunque fondamentale assicurarsi che la supply chain dei prodotti che si commercializzano rispetti questi punti.

Prodotti interessati per il settore delle piscine:

Gruppo 1: disinfettanti
Questi tipi di prodotti non comprendono i prodotti di pulizia che non sono destinati ad avere un effetto biocida, principalmente detergenti liquidi, in polvere e prodotti analoghi.

TP2 Disinfettanti e prodotti alghicidi non destinati all’applicazione diretta su esseri umani o animali Usati per disinfettare le superfici, i materiali, le attrezzature e gli elementi d’arredo che non sono utilizzati a contatto diretto con le derrate alimentari o gli alimenti per animali. I luoghi di utilizzo comprendono soprattutto le piscine, gli acquari, le acque delle vasche e le altre acque, gli impianti di climatizzazione, come pure muri e pavimenti in luoghi privati, pubblici e a destinazione industriale e in altri luoghi in cui vengano svolte attività professionali.
Utilizzati per disinfettare l’aria, le acque non usate per il consumo umano o animale, le toilette chimiche, le acque reflue, i rifiuti ospedalieri e il terreno.
Utilizzati come prodotti alghicidi per il trattamento delle piscine, degli acquari e delle altre acque, oltre che per il trattamento curativo dei materiali edili.
Utilizzati per essere incorporati in prodotti tessili, tessuti, velature, vernici e altri articoli o materiali, per produrre articoli trattati con proprietà disinfettanti.

Come ausilio alla comprensione consultare: http://reach-info.ineris.fr/sites/reach-info.gesreg.fr/files/pdf/11028-4_REACH_maitrisez-risques-entreprises.pdf

IN BREVE

Sostanza attiva (SA)

Sostanza o microrganismo che esercita un’azione su o contro gli organismi nocivi

Prodotto biocida (PB)

Qualsiasi sostanza o miscela, nella forma in cui è consegnata all’utilizzatore, costituita da una o più SA,in essa contenuta/e o che essa possa generare, destinata a distruggere, respingere o rendere inoffensivi gli organismi dannosi, a prevenirne l’azione o a combatterli con qualsiasi azione diversa da una semplice azione meccanica o fisica.

Articolo trattato (AT)

Sostanza, miscela o articolo trattata/o con uno o più PB, o nei quali uno o più PB siano stati deliberatamente incorporati.

Un AT che abbia come primaria una funzione biocida è considerato come un PB

PRINCIPIO

Sostanza attiva (SA) => APPROVAZIONE

Ogni sostanza è stata singolarmente studiata, per provarne l’efficacia e l’utilizzo.

Una volta approvata è aggiunta a un elenco comunitario di SA "approvate", che possono essere utilizzate nei prodotti biocidi.

Prodotto biocida (PB) => AUTORIZZAZIONE

Quando tutte le sostanze attive presenti nel prodotto biocida sono aggiunte all’elenco comunitario di SA "approvate", colui(coloro) che introdurrà(introdurranno) sul mercato il prodotto avrà(avranno) due anni a disposizione per richiedere un’autorizzazione di introduzione sul mercato (AMM) per il prodotto interessato.

Queste AMM possono essere nazionali / europee e multi societarie (raggruppamento di società sotto forma di raggruppamento di interesse economico).

www.acti-chemical.com

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